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sabato 1 gennaio 2011

Calcio Promozione, girone B: disposta la ripetizione della gara Ciappazzi-Atletico Caltavuturo

Lo ha deciso il Giudice sportivo della Lega sicula che così si è pronunciato sulla gara del 18/12/2010, vinta dalla Ciappazzi per 3 a 0. Già oggetto di reclamo presentato reclamo dell’Atletico Caltavuturo.
Il comunicato:
Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto dalla Società Atletico Caltavuturo non è stato preceduto dal preannunzio telegrafico o a mezzo telefax di cui all'art. 46, comma 1, del C.G.S.; la suddetta fattispecie
costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso e ne preclude l'esame di merito;
Esaminato il referto dell'arbitro il quale, come è noto, gode di fede privilegiata, dallo stesso si rileva che "Poco prima dell'inizio della gara il capitano della squadra del Ciappazzi mi comunicava che il signor Pontillo
Francesco n. 6 della medesima Società scendeva in campo con il n. differente di maglia n. 20 in quanto la precedente maglia si era strappata in spogliatoio";
Considerato che a seguito di ciò non veniva comunque apportata alcuna correzione nelle distinte di gara della Società Ciappazzi per cui nella stessa non figura alcun calciatore individuato con la maglia n. 20;
Considerato che quanto sopra fa ritenere leso il diritto della Società Atletico Caltavuturo di conoscere esattamente i nominativi dei calciatori avversari, cosa della quale va ritenuto comunque responsabile il direttore di gara cui incombe l'obbligo del controllo della correttezza delle distinte di gara;
Considerato che tale fattispecie è ostativa al regolare svolgimento della gara che va pertanto annullata;
Per quanto sopra esposto;
Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Atletico Caltavuturo, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di annullare la gara Ciappazzi - Atletico Caltavuturo, ordinandone la ripetizione;

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