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giovedì 31 marzo 2011

Calcio Prima categoria, D: Ludica Lipari-Valle del Mela, domenica 3 Aprile, ore 16:00

Avendo la Commissione Disciplinare deciso in merito all’appello della Società Ludica Lipari, giusto Comunicato Ufficiale n. 399 del 31 Marzo 2011 della Commissione Disciplinare Territoriale, la gara Ludica Lipari-Valle del Mela del 13.3.2011 giocasi Domenica 3 Aprile 2011 ore 16.00. Per tale ragione la 12ma giornata del Campionato di Prima Categoria – Girone D - verrà disputata Domenica 10 Aprile 2011, onde consentire la regolarità del Campionato.
Comunicato N°399/C.D.T. 33, Decisioni della Commissione Disciplinare Comunicato N°399/C.D.T. 33
APPELLO A.S.G. S.C.S.D. Ludica Lipari (Me) – avverso delibera del Giudice Sportivo adottata a margine della gara Ludica Lipari – Valle del Mela del 13 marzo 2011 – Prima ctg- Comunicato Ufficiale 386 del 24 marzo 2011- Procedimento 256/A
La società interessata si oppone al provvedimento adottato dal Giudice di 1° esame in ordine alla gara in epigrafe indicata. Sostiene che nel caso in esame non può essere invocata la causa di forza maggiore che giustificherebbe la mancata disputa della gara di che trattasi. Con argomentazioni proprie sostiene che sia la squadra avversaria che l’Arbitro, designato a dirigere la gara stessa, avevano la possibilità di raggiungere la sede dove doveva svolgersi l’incontro programmato perché, pur riconoscendo (come la stessa odierna opponente ammette e dichiara) che nella giornata di domenica 13 marzo 2011 dalle ore 07,00 a seguire non sono state effettuate corse di traghettamento per avverse condizioni metereologiche, però alle ore 13,15 la società SIREMAR riteneva di effettuare una corsa di traghettamento per raggiungere Lipari. Ciò, a dire della società opponente, avrebbe permesso la squadra avversaria e l’Arbitro, a raggiungere la sede dell’incontro di calcio. Dopo una serie di personali motivazioni convincimenti ed argomentazioni, conclude chiedendo l’annullamento di quanto statuito in proposito dal Giudice di primo grado e l’applicazione dei consequenziali provvedimenti a carico della società A.S.D. Valle del Mela (punizione sportiva della perdita della gara e ogni altro provvedimento disciplinare a corollario). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle risultanze ufficiali degli atti di gara, osserva:
va puntualizzato che sia la squadra A.S.D. Valle del Mela e l’Arbitro designato si sono presentati, nella mattinata del giorno 13 marzo 2011, all’imbarcadero per raggiunge Lipari.
Agli stessi veniva comunicato che sin dalle ore 07,20 non si sono svolti traghettamenti per Lipari, stante le avverse condizioni metereologiche, né è stato comunicato lo scioglimento dell’ eventuale riserva annunciata dalle compagnie di navigazione.
Và annotato che non è dato raccogliere motivazione alcuna per formalizzare ipotesi di qualsivoglia natura e contenuto che realizzasse un ‘interesse a non far disputare l’incontro di calcio in questione. E a maggior ragione non può ipotizzarsi lo stesso nei confronti del Direttore di gara, presente all’imbarcadero. L’improvvisa ripresa del traghettamento, con una corsa improntata alle ore 13.15, per le circostanze vigenti durante tutto il periodo di tempo che lo hanno interessato, non può assumere carattere probante a titolo di dolo ma anche di colpa per non avere usufruito del servizio.Reiette tutte le eccezioni sostenute nell’atto di opposizione perché non conducenti né influenti alla richiesta principale formalizzata. Valutata corretta e legittima la declaratoria della statuizione in proposito pronunciata dal Giudice di primo grado
DELIBERA
Di respingere l’appello, come sopra proposto, confermando integralmente quanto statuito dal Giudice sportivo in ordine alla gara: A.S.G. S.C.S.D. Ludica Lipari – Valle del Mela già in calendario per il 13 marzo 2011. Per l’effetto si dispone l’addebito della tassa dovuta pari ad € 130,00

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