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venerdì 28 ottobre 2011

Calcio, Disciplinare: un punto di penalizzazione per cinque società di Lega Pro

In Seconda divisione, girone B ( Alma Juventus Fano ed Aversa Normanna), in Prima B il Siracusa. Prima decurtazione di punti per l’Aversa Normanna, la seconda nei confronti del Fano, salgono a tre. Non cambia la posizione del Milazzo, lasciata la zona retrocessione diretta, conserva quella dei play out. Domenica giocherà sul campo dell’Arzanese, poi riceverà la visita del Neapolis Frattese.
La nuova classifica del girone B di Seconda divisione:
Paganese 25
Catanzaro 24
Perugia 23
L'Aquila 23
Vigor Lamezia 23
Gavorrano 20
Giulianova 18
Nuovo Campobasso 18
Arzanese 16
Chieti 14
Aversa Normanna ( -1) 13
Neapolis Frattese 13
Fondi 12
Isola Liri (-2) 12
Aprilia 12
Vibonese 11
Ebolitana (-1) 10
Milazzo 10
Fano (-3) 8
Melfi (-2) 8
Celano Olimpia 4
Roma 27/10/2011- Un punto di penalizzazione per cinque società di Lega Pro (fonte Figc.it)
Un punto di penalizzazione per Alma Juventus Fano 2^ Div. B) , Montichiari (2^ Div. A), Aversa Normanna (2^ Div. B) , Siracusa (1^ Div. B) e Carrarese (1^ Div. A), da scontarsi nella corrente stagione sportiva: sono queste le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta da Artico, nei confronti delle cinque società di Lega Pro. Un’ammenda di 13.333, 34 euro è stata inflitta al Bari.
(123) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALEA CARICO DI: ALBERTO
CAVERNI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato con poteri di rappresentanza Legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl • (n°. 1988/71pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).
Il deferimento
Con atto del 6/10/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) Alberto Caverni, all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Alma Juventus Fano 1906 Srl, il Sig. Giorgio D’Innocenzo, all’epoca dei fatti Amministratori Delegati con poteri di Legale rappresentanza della Alma Juventus Fano 1906 Srl, entrambi della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo III, lettera c., punto 7, del comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2911, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2011 al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 300.000,00; B) la Alma Juventus Fano 1906 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore. La Alma Juventus Fano 1906 Srl, il Sig. Alberto Caverni ed il Sig. Giorgio D’Innocenzo non facevano pervenire alla Commissione disciplinare nazionale alcuna memoria difensiva.
In data 26/10/2011 la Alma Juventus Fano 1906 inviava comunicazione fax nella quale si manifestava la impossibilità della società di partecipare alla udienza del 27/10/2011. Alla riunione del 27/10/2011, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Alberto Caverni e per il Sig. Giorgio D’Innocenzo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e per la Alma Juventus Fano 1906 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente
stagione sportiva; nessuno è presente per le parti deferite.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
La documentazione posta a base del deferimento conferma la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni contestate. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Alberto Caverni e al Sig. Giorgio D’Innocenzo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e alla Alma Juventus Fano 1906 Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
(136) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALEA CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Societá SF AVERSA NORMANNA Srl • (nota n°. 2030/64pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).
Con provvedimento del 7 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Giovanni Spezzaferri, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’articolo 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/Adel 29 aprile 2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009; b) la Società SF Aversa Normanna Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore. Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata depositata dai soggetti deferiti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:
a) per il Sig. Giovanni Spezzaferri, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl, l’inibizione per mesi 6 (sei);
b) per la Società SF Aversa Normanna Srl, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso del campionato 2011/2012. Per le parti deferite sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali hanno chiesto il proscioglimento delle medesime parti, depositando, senza l’opposizione della Procura, in quanto dalla stessa ritenuti ininfluenti, due documenti datati 30.6.2011 e 26.10.2011, entrambi provenienti dalla Serit Sicilia Spa.
Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, la Commissione disciplinare rileva come il deferimento in questione sia fondato e, conseguentemente, debba essere accolto. Le circostanze contestate dalla Procura federale al Sig. Giovanni Spezzaferri, nella sua qualità, ed alla Società SF Aversa Normanna Srl sono ampiamente comprovate dalla
documentazione versata in atti, peraltro non contestata dai soggetti deferiti, dalla quale si evince senza dubbio alcuno la circostanza per cui la Società deferita non ha provveduto, entro il termine essenziale del 30 giugno 2011, al pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009, violando così il disposto di cui al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011.
Il documento (allegato n. 2 nel fascicolo d’ufficio), datato 5 luglio 2011, protocollo n. 2983, con il quale il Sig. Giovanni Spezzaferri, nella sua qualità, ha trasmesso alla Co.Vi.So.C. l’istanza di rateizzazione concessa in pari data dalla Equitalia di Caserta relativa all’anno di imposta 2009, dimostra in maniera inequivocabile come il termine del 30 giugno 2011 non sia stato osservato con riferimento agli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 158/A. Quanto sopra ovviamente attesta e certifica l’inadempimento della società deferita rispetto a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), il quale richiede
espressamente il deposito presso la Co.Vi.So.C. dell’attestazione relativa all’avvenuto pagamento dei tributi “esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”.Ad avviso della Commissione non ha pregio la tesi difensiva secondo cui il termine per il pagamento dei tributi, nel caso di specie, sarebbe stato differito al momento della notifica
della cartella di pagamento relativa agli stessi tributi. Secondo il Legislatore federale si tratta, infatti, di due fattispecie distinte, come si ricava dalle espressioni usate al punto 5) lettera C) del C.U. n°. 158/A: “le Società devono altresì dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011”.In merito alle sanzioni da applicare la Commissione disciplinare, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
a) al Sig. Giovanni Spezzaferri, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl, l’inibizione per mesi 6 (sei);
b) alla Società SF Aversa Normanna Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel corso del campionato 2011 / 2012. Disciplinare: un punto di penalizzazione per il Siracusa
(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl • (nota n°. 2003/70pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).
Con provvedimento del 6 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Luigi Salvoldi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2011, la dichiarazione attestante
l’avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell’anno 2009 e IRAP relativo al periodo di imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009; b) la Società Unione Sportiva Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata fatta pervenire dai soggetti
deferiti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:
a) per il Sig. Luigi Salvoldi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl, l’inibizione per mesi 6 (sei); b) per la Società US Siracusa Srl la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel corso del campionato 2011/2012. Per le parti deferite sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali hanno chiesto il proscioglimento delle medesime parti, depositando, senza l’opposizione della Procura, in quanto dalla stessa ritenuti ininfluente
l’estratto di ruolo emesso da Equitalia Sud Spa, riferito alla Società deferita. Motivi della decisione
L’esame degli atti del procedimento disciplinare in questione e la valutazione delle prove raccolte e prodotte dalla Procura federale consentono di ritenere fondato il deferimento in oggetto che, pertanto deve essere accolto. Le circostanze contestate dalla Procura federale al Signor Luigi Salvoldi, nella sua qualità,
ed alla Società US Siracusa Srl sono ampiamente comprovate dalla documentazione versata in atti dalla quale, senza ombra di dubbio, si evince la circostanza per cui la Società deferita non ha depositato entro il termine essenziale del 30 giugno 2011 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell’anno 2009 e IRAP relativo al periodo di imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, violando in tal modo il disposto del Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5) del
Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011. Lo stesso documento (allegato n. 2 nel fascicolo d’ufficio) con cui, in data 7 luglio 2011, protocollo n. 3077, il Sig. Luigi Salvoldi, nella sua qualità, ha trasmesso alla Co.Vi.So.C.l’istanza di rateizzo concessa in pari data dalla Serit Sicilia Spa, sede Provinciale di
Siracusa, dimostra ampiamente l’inosservanza del termine del 30 giugno 2011 per l’adempimento sopra meglio specificato. Quanto sopra ovviamente attesta e certifica l’inadempimento della società deferita rispetto
a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), il quale richiede espressamente il deposito presso la Co.Vi.So.C. dell’attestazione relativa all’avvenuto pagamento dei tributi “esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”.Ad avviso della Commissione non ha pregio la tesi difensiva secondo cui il termine per il pagamento dei tributi, nel caso di specie, sarebbe stato differito al momento della notifica della cartella di pagamento relativa agli stessi tributi. Secondo il Legislatore federale si tratta, infatti, di due fattispecie distinte, come si ricava dalle espressioni usate al punto 5) lettera C) del C.U. n°. 158/A: “le Società devono altresì dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata
entro il 30 aprile 2011”.In merito alle sanzioni da applicare la Commissione Disciplinare, anche alla luce del
costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che
segue.P.Q.M. La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni: a) al Sig. Luigi Salvoldi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl l’inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società US Siracusa Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi
nel corso del campionato 2011/2012.

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